Sez. 6, Sentenza n. 10150 del 16/03/2000 Ud. (dep. 26/09/2000) Rv. 217876 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Coscienza e volontà della denuncia - Sufficienza - Esclusione - Consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato - Necessità - Dubbio o errore ragionevole - Sussistenza del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Ne deriva che, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell' incolpato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)