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Sez. 2, Sentenza n. 9644 del 29/12/1987 (Rv. 456660 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONE DI BALCONI E PENSILI NEL CORTILE COMUNE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456660-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONE DI BALCONI E PENSILI NEL CORTILE COMUNE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo ad un edificio in condominio a norma dell'art. 1102 cod. civ. è consentito al condominio la costruzione di balconi e pensili sul cortile comune quando, pur comportando l'occupazione con un'opera solida e stabile dell'area sovrastante, concreti solo un ampliamento della presa d'aria e luce dell'appartamento del singolo condominio senza alterare la destinazione normale del cortile a fini costruttivi dei singoli proprietari, con vantaggio delle rispettive proprietà, e quindi per l'utilità e disponibilità esclusiva degli stessi. (nella specie la C.S., in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto che il vano occupante la colonna d'aria sovrastante il cortile comune, per le sue dimensioni di oltre mq. 4 e mezzo, alterasse la destinazione economica del cortile stesso, diminuendo l'utilizzazione dell'aria e della luce che esso era destinato ad assicurare). (Conf 624/76, mass n 379274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)