Sez. 2 - , Sentenza n. 25837 del 14/10/2019 (Rv. 655465 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Misure dell’indennizzo previste dall’art. 2 bis, comma 1 e 1 ter, della l. n. 89 del 2001, introdotti dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo l’1 gennaio 2016.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., l'art. 2 bis, commi 1 e 1 ter, della l. n. 89 del 2001, introdotti dalla l. n. 208 del 2015, dettando una nuova disciplina che prevede l'applicabilità dell'abbassamento a 400 euro del minimo annuo, nonché la riducibilità ulteriore di un terzo in caso di rigetto della domanda nel procedimento cui l'azione per l'equa riparazione si riferisce, costituiscono uno "ius superveniens", che trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)