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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019 (Rv. 652280 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 - Modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015 - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2019-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652280-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis, Legge 28/12/2015 num. 208, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)