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Sez. 2, Sentenza n. 3724 del 15/04/1987 (Rv. 452669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La norma posta dall'art. 342 cod. proc. civ., secondo cui l'appello si prepone con citazione contenente fra l'altro una esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione, persegue il fine che la controparte sia messa in grado di conoscere con precisione ed immediatezza l'oggetto e le ragioni del gravame, e di difendersi efficacemente, e che il giudice si renda conto della parte della controversia devoluta al giudizio di secondo grado e delle censure che connotano l'impugnazione. Ne consegue che, quando con riferimento alle concrete vicende del giudizio d'appello tali scopi sono stati raggiunti, per avere l'appellato svolto in modo completo le proprie difese e il giudice valutato ogni questione inerente al gravame, qualsiasi controversia circa gli anzidetti requisiti dello atto d'appello deve intendersi superata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)