Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 18/02/1995 (Rv. 490530 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Onere dell'appellante - Osservanza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE
In tema di appello, l'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., è soddisfatto quando, pur mancando nell'atto di appello una parte narrativa di tali fatti, ad essi si sia fatto riferimento nella parte espositiva dei motivi dell'impugnazione, in modo da consentire al giudice, attraverso l'esame degli atti del processo (che si presumono noti) ai quali esso rinvia, di acquisire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei termini della controversa e dello svolgimento del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)