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Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 02/03/1987 (Rv. 451392 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA SOLLEVATA DAL CONVENUTO IN BASE A CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ORDINANZA DEL PRETORE - VALUTAZIONE IN VIA MERAMENTE DELIBATIVA DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA ALLA CONTROVERSIA - NATURA DI SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451392-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA SOLLEVATA DAL CONVENUTO IN BASE A CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ORDINANZA DEL PRETORE - VALUTAZIONE IN VIA MERAMENTE DELIBATIVA DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA ALLA CONTROVERSIA - NATURA DI SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza, con la quale il pretore, a fronte di un'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto in base a clausola compromissoria, esprima in via meramente delibativa una valutazione d'inapplicabilità di detta clausola alla controversia, al limitato fine di giustificare l'ulteriore trattazione della causa, non assume natura sostanziale di sentenza sulla Competenza, restando revocabile e modificabile da parte dello stesso giudice, e non può pertanto essere impugnata con ricorso per regolamento di Competenza. (V 294/83, mass n 425103).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)