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Sez. 1, Ordinanza n. 10652 del 23/04/2025 (Rv. 674472-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Crediti derivanti da "atti legalmente compiuti" dall’imprenditore - Distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione - Valutazione di fatto caso per caso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674472-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, la valutazione di fatto della natura di straordinaria o di ordinaria amministrazione degli "atti legalmente compiuti" dal debitore, che abbia chiesto di

essere ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve essere svolta caso per caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito di uno studio professionale per prestazioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, senza compiere alcuna valutazione e senza neppure precisare se la prestazione da cui era sorto il credito oggetto della richiesta di prededuzione fosse o meno un atto di ordinaria di amministrazione ed eventualmente perché).

Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)