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Sez. 1 - , Sentenza n. 26646 del 22/10/2018 (Rv. 651306 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Domanda di omologa del concordato - Giudizi promossi dall’imprenditore nel corso della procedura - Mancata autorizzazione del giudice delegato - Atti di straordinaria amministrazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651306-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

Le azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice delegato, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituiscono di per sé atti di straordinaria amministrazione, tali da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., dovendo il tribunale valutare caso per caso la specifica finalità che l'atto posto in essere risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo, poiché la proponente aveva avviato, senza autorizzazione e in pendenza della procedura, talune cause, promosse per ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute da alcuni istituti di credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)