diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 5803 del 28/02/2019 (Rv. 652840 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali - Saggio di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità ai contratti di affitto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652840-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

In tema di interessi da ritardo di pagamento, la nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002, in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa, in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio e, pertanto, anche i contratti di utilizzazione di beni connessi a un rapporto commerciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto applicabile il saggio d'interessi di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 al credito per il pagamento dei canoni di un contratto di locazione immobiliare per uso ufficio, stipulato tra due imprese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)