Sez. 2 - , Ordinanza n. 10528 del 31/03/2022 (Rv. 664331 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del “genus” dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto di agenzia.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.
Cod. Civ. art. 1742, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)