Sez. 1, Sentenza n. 193 del 17/01/1978 (Rv. 389483 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI PER LA AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO E PER LA CONTINUAZIONE DELLO ESERCIZIO DELL'IMPRESA - PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE - AMBITO DI APPLICABILITA - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'IMPRENDITORE DOPO L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI PER LA AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO E PER LA CONTINUAZIONE DELLO ESERCIZIO DELL'IMPRESA - PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE - AMBITO DI APPLICABILITA - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'IMPRENDITORE DOPO L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
Il pagamento in prededuzione dei debiti contratti per la amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'Esercizio dell'impresa, previsto dall'art 111 n 1 della legge fallimentare, opera con esclusivo riguardo alle obbligazioni assunte dagli organi della procedura concorsuale, e non anche, pertanto, con riguardo a quelle contratte dall'imprenditore, dopo l'ammissione al concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, ancorche nei limiti al medesimo consentiti dall'art 167 della citata legge, e con il controllo del Commissario giudiziale o l'autorizzazione del giudice delegato. (V 3943/76, mass n 382611; (V 2691/74, mass n 371147).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)