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Sez. 1, Sentenza n. 62 del 06/01/1979 (Rv. 396090 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE DOPO L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - PREDEDUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396090-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI DALL'IMPRENDITORE DOPO L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - PREDEDUZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 111, primo comma n 1 della legge fallimentare, che ammette in prededuzione il pagamento dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione del fallimento e per l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa, puo trovare applicazione estensiva con riguardo ai debiti contratti nel corso della amministrazione controllata, in quanto diretta a consentire la gestione dell'impresa insolvente in previsione di un possibile risanamento, ma non anche con riguardo ai debiti contratti dall'imprenditore dopo l'ammissione al concordato preventivo, che ha funzione meramente liquidatoria e rispetto al quale rimane estranea ed indifferente l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa da parte del debitore. (Conf 395/78, mass n 389696; (Conf 193/78, mass n 389483).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)