Sez. 1, Sentenza n. 583 del 15/03/1961 (Rv. 881642 - 01)
SOCIETÀ - FALLIMENTO DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE - SUCCESSIVO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - DECORRENZA - FATTISPECIE. FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE FALLIMENTARE - AMBITO. FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA E RISARCITORIA - DIFFERENZA.
SOCIETÀ - FALLIMENTO DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE - SUCCESSIVO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ - DECORRENZA - FATTISPECIE. FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE FALLIMENTARE - AMBITO. FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA E RISARCITORIA - DIFFERENZA.
Dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale e accertata l'esistenza di una societa di fatto tra l'imprenditore gia fallito ed altri soci, persone fisiche o giuridiche illimitatamente responsabili, la successiva dichiarazione di fallimento della societa ha effetto ex nunc dalla data della sentenza e non ex tunc da quella della pronuncia del fallimento dell'imprenditore individuale (applicazione ai fini della Determinazione del momento di decorrenza del termine annuale di revoca, di cui allo art. 67 n. 4 l.F., in tema di Azione revocatoria). L'Azione revocatoria civile, esercitata in Sede fallimentare ai sensi dell'art, 66 l.F. Non si estende, quanto agli Atti irrevocabili, oltre i casi previsti dall'art. 2901 cod.civile. L' Azione revocatoria ha petitum e causa petendi diversi da quella risarcitoria, essendo diretta non, come questa, alla reintegrazione patrimoniale nella misura del danno sofferto, ma a ristabilire la garanzia patrimoniale con la dichiarazione di inefficacia di Atti pregiudizievoli e fondata sul presupposto non di un illecito, che legittima l'altra,, ma di un pregiudizio del creditore noto al debitore o anche al terzo, secondo la natura, gratuita ed onerosa dell'atto soggetto a revocazione.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)