Sez. 6, Sentenza n. 26373 del 03/06/2025 Cc. (dep. 18/07/2025) Rv. 288414-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Omesso avviso al difensore del decreto che dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'interrogatorio di garanzia - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
L'omesso avviso al difensore del decreto che dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sull'esercizio del diritto del difensore, previsto dall'art. 133-ter, comma 7, cod. proc. pen., di scegliere di presenziare all'atto presso il luogo in cui si trova l'assistito. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'invalidità non era stata eccepita prima del compimento dell'atto dal difensore, comparso dinanzi al giudice e reso edotto del collegamento da remoto dell'assistito).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)