Sez. 5 - , Sentenza n. 25838 del 23/07/2020 Cc. (dep. 10/09/2020) Rv. 279597 - 03
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Partecipazione dell’indagato a distanza in videoconferenza - Avviso al difensore - Omissione - Conseguenze - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di partecipazione al procedimento di riesame di misura cautelare personale, non può essere dedotta la nullità per l'omessa comunicazione al difensore dell'avviso con il quale è stata disposta la "partecipazione a distanza" ex artt. 45-bis e 146-bis disp. att. cod. proc. pen., per difetto di un interesse effettivo al rispetto di tali norme, quando non sia stata manifestata, contestualmente alla proposizione dell'eccezione, la volontà che il difensore o un suo sostituto partecipino all'udienza recandosi nel luogo ove è ristretto l'assistito, dovendo ritenersi in ogni caso tale nullità sanata dalla rinnovazione dell'avviso e la concessione di un termine idoneo al difensore, non potendo trovare applicazione la previsione del termine di tre giorni di cui all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)