Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 09/06/1972 (Rv. 358752 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER ERRORE - DIFFERENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER ERRORE - DIFFERENZE.*
L'Azione di annullamento del contratto per errore e quella di risoluzione per difetto di qualita promesse od essenziali per l'uso cui la cosa venduta e destinata sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste un rapporto di incompatibilita o di reciproca esclusione, concernendo la prima il momento formativo del contratto e la validita di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della causa ed attiene all'inadempimento del venditore all'Obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le qualita promesse od essenziali all'uso cui e destinata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)