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Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 01/04/1976 (Rv. 379832 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - DIFFERENZE - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379832-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - DIFFERENZE - COMPATIBILITA.*

L'Azione di annullamento del contratto per errore e quella di risoluzione per difetto di qualita promesse o essenziali per l'uso cui la cosa venduta e destinata sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilita o di reciproca esclusione, concernendo la prima Azione il momento formativo del contratto e la validita di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della causa ed attiene all'inadempimento del venditore all'Obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le qualita promesse ed essenziali all'uso cui e destinata. Pertanto, promossa l'Azione di risoluzione per Mancanza di una qualita essenziale, nulla impedisce di proporre, in via subordinata, anche l'Azione di annullamento per errore, sotto il profilo che la falsa rappresentazione della realta possa esser caduta sull'esistenza, semplicemente supposta o anche espressamente promessa, delle qualita anzidette, incidendo in modo determinante sulla prestazione del consenso. (V 1781/72, mass n 358752).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)