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Sez. 3 - , Sentenza n. 23010 del 10/01/2020 Ud. (dep. 29/07/2020) Rv. 280338 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ristrutturazione edilizia – Nozione - Demolizione e ricostruzione di immobili – Demolizione finalizzata al solo recupero della volumetria – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280338-01

EDILIZIA - IN GENERE

Non costituisce ristrutturazione edilizia, bensì nuova costruzione, la demolizione di più corpi di fabbrica distanti tra loro e l'edificazione, al loro posto, di un unico immobile mediante accorpamento delle volumetrie espresse da quelli preesistenti, ricostruito in area di sedime diversa da quella precedentemente occupata, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessaria la conservazione o il ripristino dell'immobile preesistente, del quale – anche a prescindere dalla identità di sagoma - deve essere comunque garantito il recupero, rispettando l'area di sedime del manufatto originario e senza possibilità di incrementarne la volumetria utilizzando quella di edifici diversi demoliti, fatte salve le deroghe eccezionalmente consentite dalla legge nei soli casi e limiti in essa previsti.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. D, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 2 bis com. 1, Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 301 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)