Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7450 del 31/03/2014 (Rv. 630193 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Rivalutazione contributiva per il rischio chimico dello stabilimento ex Acna di Cengio - Art. 3, comma 133, legge n. 350 del 2003 - Coefficiente applicabile - Rinvio alla legge n. 257 del 1992, come modificata dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 - Conseguenze - Applicabilità del coefficiente di rivalutazione pari all'1, 25 per cento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
L'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel riconoscere benefici previdenziali anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio, rinvia alla legge 27 marzo 1992, n. 257, anche in ordine al coefficiente di rivalutazione, nella minor misura pari all'1, 25 per cento introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326, dovendosi considerare che il beneficio decorre dall'anno 2004 e, dunque, da epoca successiva alla modifica della legge del 1992 ad opera di quella del 2003.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 357 art. 3 com. 133, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)