Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10773 del 27/06/2012 (Rv. 622963 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Rivalutazione contributiva per il rischio chimico dello stabilimento Acna di Cengio - Spettanza - Requisiti - Esposizione al rischio morbigeno - Sufficienza - Fondamento - Dipendenza lavorativa da Acna o da impresa esterna - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Il beneficio previdenziale riconosciuto dall'art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio spetta anche a coloro che, senza essere dipendenti di Acna, hanno lavorato in quel luogo, comandati da imprese esterne, giacché la legge si riferisce ai "lavoratori", non ai dipendenti, e allo "stabilimento" Acna, non alla società Acna, in conformità, del resto, alla "ratio" di agevolare indistintamente coloro che sono stati esposti al rischio morbigeno, accelerando, nei confronti di tutti, la maturazione dei requisiti di pensionamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)