Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27371 del 17/11/2017 (Rv. 647140 - 02)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI | Rimorchi - Obbligo di assicurazione - Contenuto - Considerazione unitaria del complesso autoarticolato - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI
In tema di assicurazione di una vettura motrice con rimorchio, l’assicurazione obbligatoria stipulata per la prima copre la responsabilità per i danni provocati dal secondo ad essa agganciato in ragione della considerazione unitaria del complesso autoarticolato(cd. rischio dinamico), mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella diversa ipotesi in cui il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano (cd. rischio statico) .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)