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Sez. 3, Sentenza n. 13200 del 26/07/2012 (Rv. 623838 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI | Rimorchi - Obbligo di assicurazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623838-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI

L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda il c.d. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi danni a terzi quando è fermo o manovrato a mano), poiché quando il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i danni da questo eventualmente causati (c.d. rischio dinamico) è coperta dall'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)