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Sez. 6, Sentenza n. 4432 del 28/01/1986 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172867 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172867-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ.*

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è concedibile quando si constati che, senza condizionamenti o pressioni esterne, nonché efficacemente l'imputato, prima del giudizio, abbia posto in essere quel comportamento descritto nella seconda ipotesi della stessa norma e cioè abbia cercato di elidere le conseguenze dannose della sua attività, mostrando, così, di tendere a reintegrare in qualche modo l'ordine sociale leso e ad uscire da quella situazione di grave antisocialità in cui si era posto commettendo reato. (V mass n 134981).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)