Sez. 6, Sentenza n. 4432 del 28/01/1986 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172867 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ.*
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è concedibile quando si constati che, senza condizionamenti o pressioni esterne, nonché efficacemente l'imputato, prima del giudizio, abbia posto in essere quel comportamento descritto nella seconda ipotesi della stessa norma e cioè abbia cercato di elidere le conseguenze dannose della sua attività, mostrando, così, di tendere a reintegrare in qualche modo l'ordine sociale leso e ad uscire da quella situazione di grave antisocialità in cui si era posto commettendo reato. (V mass n 134981).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)