Sez. 1, Sentenza n. 13792 del 03/02/1976 Ud. (dep. 17/12/1976) Rv. 134981 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Le condizioni alle quali e subordinata la configurabilita dell'attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen, ossia la volontarieta e la integralita del risarcimento, considerate non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili dell'avente diritto, quanto sotto il riflesso della condotta del colpevole dopo la consumazione del reato, come sintomo della sua resipiscenza e della sua attenuata capacita a delinquere, devono concorrere con reciproco riferimento, si che la circostanza attenuatrice non si perfeziona tanto nel caso in cui la riparazione non sia integrale, quanto nel caso in cui essa sia integrale, ma totalmente o anche solo parzialmente involontaria. Pertanto l'art 62 n 6 cod pen non puo trovare applicazione allorquando l'autore del reato, successivamente al fruttuoso intervento della polizia, abbia risarcito gli eventuali danni residui.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)