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Sez. 5, Sentenza n. 2815 del 26/02/2002 (Rv. 552568 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Imposta ipotecaria - Ipoteche giudiziali - Esenzione dall'imposta - Fattispecie in tema di finanziamento alla cooperazione.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552568-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie nel settore delle operazioni di finanziamento alla cooperazione, l'esenzione dall'imposta ipotecaria, prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, trova applicazione non solo per le ipoteche convenzionali o legali, ma anche per quelle giudiziali, le quali non integrano un atto giudiziario (ma trovano in esso la fonte).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)