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Sez. T, Ordinanza n. 33178 del 18/12/2025 (Rv. 677228-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Tosap - Esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 (vigente ratione temporis) - Requisito oggettivo e soggettivo - Estensione all’Agenzia regionale per la casa (ex IACP) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677228-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di TOSAP, l'esenzione dall'imposta, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 (vigente ratione temporis) - che richiede un requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, ed un requisito oggettivo, costituito da un'occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, tra cui quella di assistenza - non spetta all'Agenzia per la casa (ex IACP) in caso di occupazione di suolo pubblico per mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, dal momento che si tratta di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, che difetta del requisito oggettivo della immediata finalità assistenziale, restando irrilevanti le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 503 art. 49 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)