Sez. 2, Sentenza n. 7202 del 24/06/1995 (Rv. 493097 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE | Sussistenza al momento dell'acquisto - Necessità - Presunzione - "Iuris tantum" di sussistenza - Superamento con illazioni - Ammissibilità - Condizioni.
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE
La buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., per l'acquisto della proprietà di beni mobili da parte dell'acquirente "a non domino", deve ricorrere solo nel momento dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet") ed, essendo presunta iuris tantum, può essere vinta anche con illazioni, purché gravi, precise e concordanti, desunte da elementi di fatto coevi o precedenti all'acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)