Sez. 1, Ordinanza n. 2809 del 29/12/1977 Cc. (dep. 25/01/1978) Rv. 137752 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITA SOCIALE - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DEL QUESTORE IN ORDINE ALLA PERICOLOSITA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITA SOCIALE - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DEL QUESTORE IN ORDINE ALLA PERICOLOSITA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
In Sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non puo il tribunale, una volta verificata la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge n 1423 del 1956, sostituire una propria valutazione di quei presupposti a quella eventualmente diversa operata dal questore in ordine al giudizio di pericolosita, essendo tale giudizio di natura discrezionale. Diversamente il giudice verrebbe a compiere un Sindacato di merito sull'atto amministrativo, con valutazioni di necessita ed opportunita assolutamente precluse all'autorita giudiziaria dall'art 5 della legge sul contenzioso amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)