Sez. 1, Sentenza n. 11336 del 02/06/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 140000 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERSONE CUI IL PROVVEDIMENTO PUO ESSERE IMPOSTO - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - LIMITI - SINDACATO DI MERITO - AUTORITA COMPETENTE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERSONE CUI IL PROVVEDIMENTO PUO ESSERE IMPOSTO - SINDACATO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - LIMITI - SINDACATO DI MERITO - AUTORITA COMPETENTE.*
Sono soggetti al rimpatrio coloro che, per le manifestazioni della loro condotta, danno fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere e, trovandosi fuori del luogo di residenza, siano giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica. L'indagine del giudice, ai fini del riconoscimento di un eventuale vizio di eccesso di potere, deve estendersi alla congruita della motivazione, ma non puo investire il merito dell'atto e risolversi in una critica alla valutazione dell'autorita di pubblica sicurezza abbia compiuto dei fatti esposti e all'uso del potere discrezionale dalla stessa esercitata in concreto. Il merito del provvedimento di rimpatrio puo essere Sindacato dal prefetto cui l'interessato ha facolta di ricorrere in via gerarchica. (V mass n 138777; (V mass n 138302; (V mass n 137752; (V mass n 135964; (V mass n 129075).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 6, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)