Sez. 2, Ordinanza n. 18345 del 04/07/2024 (Rv. 671770-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE | Principio dell'apparenza del diritto - Condizioni - Individuazione - Invocabilità da parte del soggetto in colpa specifica o generica - Esclusione - Valutazione dei fatti del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di pagamento di indennità di medianza ex art. 874 c.c..
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del principio in favore dell'acquirente di un fondo che aveva corrisposto l'indennità
ex art. 874 c.c. al venditore, non proprietario del fondo limitrofo, trascurando di informarsi sulla reale situazione di diritto relativa al muro di confine).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)