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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4589 del 14/02/2023 (Rv. 666990 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE | Pagamento al creditore apparente - Eccezione in senso stretto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666990-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE

La deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, integra un'eccezione in senso stretto; come tale, l'allegazione del fatto estintivo del diritto fatto valere dal creditore è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Cod. Civ. art. 1189, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)