Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24731 del 04/11/2013 (Rv. 628726 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Disciplina di tutela del consumatore - Contratti conclusi fuori della sede commerciale - Persona fisica acquirente del bene o del servizio per l'organizzazione di una sua attività professionale, anche solo futura - Qualità di consumatore - Esclusione - Conseguenze - Foro del consumatore - Non operatività - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso, proprio al fine di realizzare tale organizzazione. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, che futura. (Principio enunciato ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)