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Sez. 3, Ordinanza n. 20175 del 18/09/2006 (Rv. 593363 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Disciplina di tutela del consumatore - Contratti conclusi fuori dellasede commerciale - Clausola di previsione di foro esclusivo diverso da quello del consumatore - Persona fisica acquirente del bene o del servizio per l'organizzazione di una sua attività imprenditoriale - Esclusione della qualità di consumatore - Persona fisica acquirente su sollecitazione del professionista - Qualità di consumatore - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593363-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, agli effetti dello scrutinio della validità di una clausola di previsione di una competenza territoriale esclusiva diversa da quella del foro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 50 del 1992, deve ritenersi che una persona fisica non assume la veste di consumatore allorquando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività commerciale da intraprendere, prendendo proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Viceversa, una persona fisica assume veste di consumatore anche allorquando concluda un contratto, che, pur avendo ad oggetto la vendita di uno o più beni, servizi o prodotti, si pone alla fine di un'attività di sollecitazione da parte del "professionista", volta ad ingenerare in detta persona fisica lo stimolo ad iniziare l'attività imprenditoriale. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto, esercitando i poteri di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., che il giudice di merito, in relazione a fattispecie di domanda di accertamento del recesso da un contratto che aveva avuto ad oggetto la fornitura di apparecchi automatici distributori di bevande calde, con impegno ad approvigionarsi dei relativi prodotti alimentari dalla fornitrice, avesse erroneamente escluso la qualità di consumatore dell'imprenditore che aveva preteso di esercitare il recesso invocando il foro del consumatore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 12, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)