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Sez. 6, Sentenza n. 8015 del 08/06/1983 Ud. (dep. 07/10/1983) Rv. 160474 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - ATTIVITÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160474-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - ATTIVITÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La valutazione delle prove e la scelta delle ragioni idonee a sostenere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. (Conf mass n 152565; (Conf mass n 151926 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)