Sez. 6, Sentenza n. 8015 del 08/06/1983 Ud. (dep. 07/10/1983) Rv. 160474 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - ATTIVITÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - ATTIVITÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La valutazione delle prove e la scelta delle ragioni idonee a sostenere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. (Conf mass n 152565; (Conf mass n 151926 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)