Sez. 2, Sentenza n. 1340 del 01/10/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120351 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - ESPATRIO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO MA PRIMA DELL'EMISSIONE DEL MANDATO O DELL'ORDINE DI CATTURA IN PREVISIONE DEGLI STESSI - QUALIFICA DI LATITANTE - CONOSCENZA DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - ESPATRIO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO MA PRIMA DELL'EMISSIONE DEL MANDATO O DELL'ORDINE DI CATTURA IN PREVISIONE DEGLI STESSI - QUALIFICA DI LATITANTE - CONOSCENZA DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Il fatto di riparare nel territorio di uno stato estero, dopo la commissione del reato, ma prima dell'emissione del mandato o dell'ordine di cattura, in previsione dell'emissione medesima, si risolve, dopo che questa sia avvenuta, in una sottrazione volontaria all'esecuzione del mandato o dell'ordine, e attribuisce la qualifica di latitante con conseguente notificazione degli Atti a norma dell'art 173 cod proc pen; qualifica che permane fino a che l'Azione della polizia o il volontario comportamento del latitante non la facciano venire meno; e cio anche se puo essere nota la residenza all'estero dell'imputato(nella specie, detenuto nelle Carceri dello stato estero in espiazione di pena per reato da lui consumato successivamente all'espatrio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)