Sez. 4, Sentenza n. 2706 del 08/11/1996 Cc. (dep. 07/01/1997) Rv. 206616 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Sentenza penale - Dispositivo - Incompletezza - Possibilità di interpretare il dispositivo con la motivazione - Sussistenza - Fattispecie (esclusione aggravanti).
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Nel caso di incompletezza o incertezza del dispositivo il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato) e di renderne esplicati il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi che siano necessari per le finalità esecutive con l'ausilio della motivazione. (Fattispecie di esclusione delle aggravanti, non espressamente menzionata in dispositivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)