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Sez. L, Sentenza n. 781 del 17/01/2006 (Rv. 586654 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Riscossione dei contributi mediante ruolo - Termine di decadenza dall'iscrizione al ruolo - Disciplina transitoria ex art. 36, sesto comma, d.lgs.n.46 del 1999 - Irretroattività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586654-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Alla stregua di un'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina transitoria recata dall'art. 36, sesto comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che ha introdotto, in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo, un termine di decadenza dall'iscrizione al ruolo, deve ritenersi non ammissibile la retroattività di tale termine, non imponendo, il sistema precedente, alcun onere di tempestività dell'iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, né potendo pretendersi, dall'Istituto di previdenza, un determinato comportamento prima ancora che venisse contemplato dall'ordinamento (v. Corte Cost. n.191 del 2005, n.446 del 2002, n.416 del 1999) (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in applicazione del suddetto principio, in controversia concernente il mancato pagamento di contributi ed accessori, scaduti per gli anni 1996 e 1997, iscritti a ruolo nell'anno 2000, aveva disatteso la richiesta di annullamento della cartella di pagamento).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)