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Sez. L, Sentenza n. 47 del 05/01/2007 (Rv. 594246 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Cessione dei crediti contributivi - Procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione - Legittimazione dell'INPS - Giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione promossi avverso il ruolo - Litisconsorzio passivo tra l'INPS ed il cessionario - Fondamento ex art. 13, ottavo comma, della legge n.448 del 1998 - Intervenuta cessione del credito iscritto a ruolo prima dell'inizio del giudizio e trasmissione del ruolo al cessionario - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594246-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, l'art. 13, ottavo comma, della legge n.448 del 1998, detta, per il profilo processuale, una duplice regola ancorata ad un criterio discretivo temporale: nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, primo e quarto comma, cod.proc.civ., il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro queste ultime spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (la società cessionaria) il quale può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa; qualora, invece, successivamente alla trasmissione dei ruoli, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione sussiste, invece, il litisconsorzio necessario, nel lato passivo, tra l'INPS ed il cessionario. Tale regola presuppone l'intervenuta cessione del credito iscritto a ruolo prima dell'inizio del giudizio e la trasmissione del ruolo al cessionario, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1264 cod. civ. sull'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, e la relativa prova non può ritenersi assolta mediante la produzione, da parte dell'INPS, di scrittura priva di data certa non disconosciuta dalla debitrice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che correttamente aveva rilevato che l'INPS si era limitato a depositare in giudizio un contratto di cessione dei crediti previdenziali privo di data certa e non aveva dato prova della trasmissione dei ruoli alla società cessionaria, da ciò inferendo la mancata prova della cessione del credito prima dell'inizio del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1111, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13, DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)