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Sez. L, Sentenza n. 6936 del 15/07/1998 (Rv. 517242 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Aumento di lire 100.000 mensili ex. art. 3 legge n. 140 del 1985 - Funzione - Calcolo ed erogazione - In aggiunta alla pensione in godimento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517242-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'aumento di lire 100.000 mensili a favore dei titolari di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, previsto dall'art. 3 della legge 15 aprile 1985 n.140, con la finalità di eliminare o attenuare gli effetti dell'assorbimento nel trattamento minimo di pensioni che nelle ipotesi considerate dalla norma hanno raggiunto un livello superiore, va calcolato ed erogato in aggiunta alla pensione in godimento.

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)