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Sez. L, Sentenza n. 28215 del 22/12/2011 (Rv. 620117 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Aumento ex art. 3 della legge n. 140 del 1985 - Ambito di applicazione - Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Estensione a trattamento a carico di altre gestioni autonomo - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620117-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'aumento di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 1985 è stabilito ad esclusivo vantaggio delle pensioni "a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere", sicchè esso non compete alle pensioni liquidate a carico di altre gestioni (nella specie, gestioni dei lavoratori autonomi ex art. 16 della legge n. 233 del 1990), pur se acquisite con il cumulo di contributi di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 3, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)