Sez. 2, Sentenza n. 302 del 16/01/1996 (Rv. 495426 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa od erronea indicazione delle norme di diritto che si intendono violate - Irrilevanza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. secondo cui il ricorso per la Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, va interpretato nel senso che tale indicazione è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. Pertanto, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere su quello formale, sicché l'omessa o l'erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)