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Sez. L, Sentenza n. 7383 del 08/08/1997 (Rv. 506605 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Regolamenti del personale - Natura contrattuale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506605-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale, e, al pari dei contratti aziendali - concernendo una collettività di lavoratori, indistintamente considerati e singolarmente non identificati, se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale - realizzano una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di tali soggetti, con l'efficacia normativa generalizzata che è tipica della contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda; ne consegue che tali regolamenti possono essere derogati anche in "pejus" solo da un atto negoziale di pari efficacia e che una successiva autoritativa modificazione delle disposizioni contenute nei suddetti regolamenti, che attui la soppressione di un diritto da queste già previsto in favore dei dipendenti, non può pregiudicare i lavoratori assunti al tempo della vigenza della disciplina poi modificata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che una delibera unilateralmente modificativa del precedente regime pensionistico non poteva pregiudicare le legittime aspettative dei dipendenti assunti in servizio prima della sua emanazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)