Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 20/06/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208257 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
In tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, deve ritenersi legittimo - allorquando le decisioni delle due sedi di merito conformemente concludono al riguardo - anche un rinvio agli argomenti esposti dalla pronuncia di prime cure, salvo che con i motivi di appello non siano state poste specifiche questioni, per le quali l'apparato argomentativo della sentenza del giudice sovraordinato deve essere autonomo ed autosufficiente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)