diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 13075 del 18/11/1994 Ud. (dep. 30/12/1994) Rv. 200737 - 01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Mancanza | Motivazione per "relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200737-01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Mancanza

La motivazione della sentenza "per relationem" a quella della decisione impugnata è ammissibile a condizione che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi non essendo tenuto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)