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Sez. 6, Sentenza n. 16058 del 22/04/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182573 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182573-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO CONTINUATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

L'associazione per delinquere si differenzia dal concorso di persone nel reato continuato in quanto mentre in quest'ultimo l'accordo - che può intervenire fra due sole persone e concernere anche un solo reato - è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati e sorge in vista della commissione di essi, esaurendosi dopo la commissione stessa, nell'associazione per delinquere invece, vi è un preventivo accordo a carattere generale e continuativo fra almeno tre persone, diretto all'attuazione di una serie indeterminata di delitti, non singolarmente individuati, ossia di un programma criminoso che permane anche dopo la commissione di uno o più delitti e che costituisce, di per sè, un pericolo per l'ordine pubblico, con la conseguenza che, ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere, è irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, questa Corte ha ritenuto che qualora dagli Atti processuali emergano a carico di un imputato soltanto elementi probatori di partecipazione criminosa ai singoli reati e non all'accordo programmatico e generico a commettere reati, il giudice di merito deve assolvere con la formula piena e non con la formula dubitativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)