Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 15/10/1990 Ud. (dep. 23/11/1990) Rv. 185841 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA.*
Il delitto di associazione per delinquere è configurabile quando tre o più persone abbiano conseguito un accordo stabile diretto a porre in essere una serie indeterminata di reati mediante una organizzazione, che, anche se rudimentale, fornisca i mezzi e le strutture indispensabili all'uopo. Ne deriva che, mentre nel concorso di persone l'intesa tra le medesime è limitata alla commissione di specifici delitti concretamente determinati, il programma associativo ha invece carattere generalizzato e permanente. (Conf mass n 176584; (Conf mass n 178770, ed ivi cit.; (Conf mass n 181254; (Conf mass n 182573).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)