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Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 18/02/2011 (Rv. 616925 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Concessione in deroga - Finalità - Incidenza sul valore di mercato - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2011-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616925-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la concessione in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 41 quater della legge 17 agosto 1943, n. 1150, consentita esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non incide sul valore di mercato dell'area, considerata autonomamente dall'opera per la quale la concessione in deroga sia stata rilasciata; infatti solo l'effettiva costruzione del fabbricato attribuisce al proprietario espropriato un titolo per essere risarcito anche per la perdita del fabbricato stesso, oltre che del terreno (considerato ancora inedificabile, perché la concessione non è valido parametro di qualificazione urbanistica, da ricercare esclusivamente negli strumenti di zona).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)