Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005 (Rv. 581141 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Accertamento della edificabilità del suolo - Irrealizzabilità ad iniziativa privata - Edificabilità - Insussistenza - Fattispecie relativa ad autorimessa per veicoli del servizio pubblico di trasporto urbano.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica, ove questa sia inderogabilmente rimessa all'iniziativa pubblica (nella specie la peculiarità dell'intervento, relativo alla rimessa degli autoveicoli del pubblico servizio di trasporto di Roma, aveva comportato che della realizzazione si occupasse la stessa azienda municipalizzata del trasporto urbano), non può essere assimilata al concetto d'edificazione che l'art. 5 bis legge 359/92 prende in considerazione agli effetti indennitari e risarcitori, che va inteso come estrinsecazione dello "ius aedificandi" connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, restando escluso che la previsione d'interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l'esproprio conferisca natura fabbricativa ai terreni, attenendo al diverso concetto d'edificabilità pubblica che discende dal sistema stesso della legge urbanistica, in cui l'edilizia esplicabile per edifici e impianti ha una disciplina diversa dai limiti posti all'esplicazione delle facoltà dominicali (art. 41 quater legge 17.8.1942, n. 1150).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2559 art. 39, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quater CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)