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Sez. 5, Sentenza n. 2522 del 21/02/1995 Ud. (dep. 13/03/1995) Rv. 200677 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo - In genere | Fattispecie di cui all'art. 453, n. 3 cod. pen. - Previo concerto - Identificazione del falsario o dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Desumibilità del concerto da elementi indiziari - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200677-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo - In genere

Ai fini della fattispecie di cui all'art. 453, n. 3 cod. pen., l'identificazione del falsario o dell'intermediario non è necessaria per ritenere il previo concerto, quando questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote, la frequenza e la rispettività dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dichiarazioni dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)